Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 92 - Commissario giudiziale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attivita' del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuita' aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 20 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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