Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 93 - Pubblicità del decreto
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.