Codice Penale > Articolo 167 - Estinzione del reato

Codice Penale

Vigente al

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472