Codice Penale > Articolo 188 - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Codice Penale

Vigente al

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472