Codice Penale > Articolo 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari

Codice Penale

Vigente al

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena dell'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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