Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.