Codice Penale > Articolo 257 - Spionaggio politico o militare

Codice Penale

Vigente al

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena dell'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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