Codice Penale > Articolo 285 - Devastazione, saccheggio e strage

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.

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