Codice Penale > Articolo 285 - Devastazione, saccheggio e strage
Codice Penale
Vigente al
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.