Codice Penale > Articolo 317 - Concussione

Codice Penale

Vigente al

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472