Codice Penale > Articolo 376 - Ritrattazione

Codice Penale

Vigente al

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, nonché dall’art. 375, primo comma, lett. b), e all'art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

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