Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.