Codice Penale > Articolo 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità

Codice Penale

Vigente al

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472