Codice Penale > Articolo 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472