Codice Penale > Articolo 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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