Codice Penale > Articolo 441 - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Codice Penale
Vigente al
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.