Codice Penale > Articolo 452 terdecies - Omessa bonifica

Codice Penale

Vigente al

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.32117 del 29/05/2024 (dep. 07/08/2024)

In tema di tutela dell’ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472