Codice Penale > Articolo 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Codice Penale
Vigente al
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.