Codice Penale > Articolo 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Codice Penale

Vigente al

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472