Codice Penale > Articolo 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Codice Penale

Vigente al

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472