Codice Penale > Articolo 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Codice Penale
Vigente al
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.