Codice Penale > Articolo 499 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.

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