Codice Penale > Articolo 511 - Pena per i capi, promotori e organizzatori
Codice Penale
Vigente al
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.