&lsqbI delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.&rsqb