Codice Penale > Articolo 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Codice Penale
Vigente al
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.