Codice Penale > Articolo 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472