Codice Penale > Articolo 634 - Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

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