Codice Penale > Articolo 658 - Procurato allarme presso l'Autorità
Codice Penale
Vigente al
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.