Codice Penale > Articolo 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Codice Penale
Vigente al
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.