Codice Penale > Articolo 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

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