Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.