Codice Penale > Articolo 704 - Armi

Codice Penale

Vigente al

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

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