Codice Penale > Articolo 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Codice Penale
Vigente al
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.