Codice Penale > Articolo 85 - Capacità d'intendere e di volere

Codice Penale

Vigente al

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

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