Codice Penale > Articolo 87 - Stato preordinato d'incapacità di intendere o di volere
Codice Penale
Vigente al
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.