Codice Penale > Articolo 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Codice Penale

Vigente al

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità .

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

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