Codice Procedura Civile > Articolo 104 - Pluralita' di domande contro la stessa parte

Codice Procedura Civile

Vigente al

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19608 del 17/06/2022

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

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