Codice Procedura Civile > Articolo 114 - Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472