La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.