Codice Procedura Civile > Articolo 133 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

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Vigente al

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

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