Codice Procedura Civile > Articolo 154 - Prorogabilita' del termine ordinatorio

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472