Codice Procedura Civile > Articolo 161 - Nullita' della sentenza

Codice Procedura Civile

Vigente al

La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

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