Codice Procedura Civile > Articolo 175 - Direzione del procedimento

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

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