Codice Procedura Civile > Articolo 186 - Pronuncia dei provvedimenti
Codice Procedura Civile
Vigente al
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.