Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20264 del 23/06/2022
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici.