La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura e' attribuita o contro la quale e' prodotta, e' contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7340 del 07/03/2022
Il disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c. e art. 215 c.p.c., comma 2, dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all’originale, dall’onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un “quid novi” nell’acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza. La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.