La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18328 del 07/06/2022
L'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto, ove se ne deduca la falsità materiale, può essere disattesa solo per il tramite della proposizione di querela di falso (artt. 221 c.p.c. e segg.): querela proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui dell'art. 221 c.p.c., commi 2 ed 3.