Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali e' chiamato a deporre. Puo' altresi' rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
E' vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.