Codice Procedura Civile > Articolo 290 - Contumacia dell'attore

Codice Procedura Civile

Vigente al

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472