Codice Procedura Civile > Articolo 296 - Sospensione su istanza delle parti

Codice Procedura Civile

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Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo

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