Codice Procedura Civile > Articolo 298 - Effetti della sospensione

Codice Procedura Civile

Vigente al

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

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