Codice Procedura Civile > Articolo 305 - Mancata prosecuzione o riassunzione

Codice Procedura Civile

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Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
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[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301".

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".
Con la medesima sentenza ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".

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