Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28146 del 05/11/2018

Il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.23535 del 20/09/2019

Il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.36057 del 09/12/2022

A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

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