Codice Procedura Civile > Articolo 368 - Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Codice Procedura Civile

Vigente al

Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte. [1][2]

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.


[1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

[2] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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