Codice Procedura Civile > Articolo 393 - Estinzione del processo

Codice Procedura Civile

Vigente al

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472